Norme di manutenzione

delle attrezzature antincendio

Norme di riferimento relativamente alla manutenzione antincendio

Norme di legge di carattere generale

Nuovi decreti in sostituzione del D.M. 10/03/1998

D.M. 01 Settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Chiarimenti sul D.M. 01/09/2021: circolare 14804 del 06 ottobre 2021

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha diffuso la circolare 6 ottobre 2021 n. 14804, attraverso la quale sono forniti i primi chiarimenti utili per l’attuazione del decreto DM 1° settembre 2021 (decreto Controlli) che, ricordiamo, ha introdotto la qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori di presidi antincendio.

La circolare, pubblicata il 13 ottobre 2021, offre chiarimenti in merito a:
·  requisiti dei docenti,
·  individuazione dei soggetti formatori,
·  attrezzature indispensabili per i soggetti formatori e le sedi di esame,
·   requisiti delle sedi di esame,
·   procedure relative all’esame di idoneità.
Allegate alla circolare sono presenti 3 appendici:
·   Appendice I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione.
·   Appendice II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio.
·   Appendice III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

Decreto 15 settembre 2022 e modifica il Decreto 1 Settembre 2021.

Il decreto dopo la pubblicazione in G.U. oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del decreto 1 Settembre 2021 disporrà che le disposizioni previste dall’art.4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entra in vigore a decorrere dal 25 Settembre 2023.

DM 15 settembre 2022

Il Decreto 1 settembre 2021 (più noto come “Decreto Controlli”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 25 settembre 2021, dove è prevista la sua entrata in vigore un anno dopo la pubblicazione.

Tale Decreto, che definisce “i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio”, prevede all’articolo 4 che gli operatori che effettuano le manutenzioni antincendio siano provvisti di opportuna qualificazione, che diventa così requisito obbligatorio su tutto il territorio nazionale.

La recente modifica introdotta con il decreto 15 settembre 2022 prevede (articolo 6) la proroga di un anno delle disposizioni inerenti la qualifica dei tecnici manutentori, già definite dall’articolo 4 del Decreto Controlli.
Pertanto le nuove procedure per la qualifica dei tecnici manutentori entreranno in vigore il 25 settembre 2023, data a partire dalla quale tutti i manutentori che intendono avvalersi dello status di tecnico manutentore qualificato dovranno seguire il percorso indicato dal Decreto 1 settembre 2021.

D.M. 02/09/2021 DECRETO GSA – 02 settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Chiarimenti sul D.M. 02/09/2021: circolare del 16 ottobre 2021, DCPREV 15472

La circolare n. 15472 del 16 ottobre 2021 che reca i primi chiarimenti in merito all’applicazione del decreto 2 settembre 2021 inerente i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico esercizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il nuovo provvedimento stabilisce le misure gestionali di un’attività in continuità con il capitolo S.5 del Codice di prevenzione incendi.

Decreto MINICODICE D.M. 3/09/2021

Criteri Generali di progettazione, realizzazione e esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81.

Primi chiarimenti per il D.M. 3/09/2021

INDICAZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021

MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI CUI ALL’ALLEGATO V DEL D.M. 2/9/2021

Istruzioni per l’utilizzo

  • DPR 22.01.2008 n. 37 – Art. 5 “Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività”
  • D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 – Allegato IV, Cap. 4 “Misure contro l’incendio e l’esplosione”, comma 4.1.3
  • Decreto 20.12.2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” Allegato punto 2.3

Norme di legge di carattere specifico

  • D.M. 26.08.1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica – Art. 12 “Norme di esercizio”, comma 12.3
  • D.M. 09.04.1994 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico alberghiere – Art. 14 “Gestione della sicurezza” e Art. 16 “Registro dei controlli”
  • DPR 30.06.1995 n. 418 – Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. – Art. 9 “Gestione della sicurezza”, comma 3
  • D.M. 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi – Art. 19 “Gestione della sicurezza”
  • D.M. 22.02.1996 n. 261 – Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento – Art. 8 “Adempimenti di enti e privati”, comma 3
  • RTO e le sue RTV

    REGOLA TECNICA ORIZZONTALE – RTO

    Il DM 3 agosto 2015, conosciuto come “Codice di prevenzione incendi”, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. Esso, infatti, è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, la sua revisione del 2019 e le s.m.i. il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme.

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  • REGOLE TECNICHE VERTICALI – RTV

    La regola tecnica verticale è quella normativa antincendio valida per una singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

    Si tratta quindi di decreti ministeriali (e laddove presenti le relative Circolari di chiarimento) emanati ad hoc per la singola fattispecie di destinazione d’uso le Regole tecniche verticali sono intese come disposizioni normative in materia di prevenzione incendi sono applicabili ad una specifica attività o ambito della stessa

    Le regole tecniche verticali hanno lo scopo di caratterizzare meglio una specifica tipologia di attività dal punto di vista antincendio fornendo, per la stessa, altre indicazioni che possono essere complementari o sostitutive rispetto a quelle già previste nelle diverse sezioni del Codice di Prevenzione Incendi.

    Il Codice di Prevenzione Incendi emanato con il D.M. 3/8/2015 conteneva solo tre RTV, ovvero i capitoli:

    V1: Aree a rischio specifico,  

    V2: Aree a rischio per atmosfere esplosive  

    V3: Vani degli ascensori, cui sono state aggiunte, successivamente, ulteriori regole tecniche verticali. A questi sono stati aggiunti:  

  • RTV V4 – Uffici D.M. 08 Giugno 2016

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  • RTV V5 – Strutture Ricettive D.M. 09 Agosto 2016

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  • RTV V6 – Autorimesse D.M. 21 febbraio 2017, D.M. 15 maggio 2020

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  • RTV V7 – Attività scolastiche D.M. 07 Agosto 2017

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  • RTV V8 – Attività commerciali D.M. 23 novembre 2018

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  • RTV V9 – Asili Nido D.M. 06 Aprile 2020

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  • RTV V10 – Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi D.M. 10 luglio 2020

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  • RTV V11 – Strutture Sanitarie D.M. 29 Marzo 2021

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  • RTV V12 – Edifici Storici D.M. 14 Ottobre 2021

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  • RTV V13 – Chiusure d’ambito D.M. 30 Marzo 2022

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  • RTV V14 – Edifici Civili D.M. 19 Maggio 2022

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  • RTV V.15 – Pubblico Spettacolo DM 22.11.2022 DM 22.11.2022

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Norme di riferimento per estintori portatili e carrellati di incendio

  • D.M. 20 dicembre 1982 Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d’incendio, soggetti all’approvazione dei tipo da parte del ministero dell’interno (abrogato)
  • D.M. 07 gennaio 2005 Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio
  • D.M. 06 marzo 1992 Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l’omologazione degli estintori carrellati di incendi
  • UNI EN 2 Classification of fires
  • UNI EN 3-7 Portable fire extinguishers – Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods
  • UNI 9492 Estintori carrellati d’ incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova. (Ritirata con sostituzione)
  • UNI EN 1866-1 Estintori d’incendio carrellati – Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova
  • La Direttiva 97/23/CE (PED) (attrezzature soggette a pressione)
  • UNI 9994-1” è il riferimento per operare secondo la REGOLA DELL’ARTE, tale norma fa luce sulle figure coinvolte nella manutenzione, e prevede sei fasi di manutenzione

Norme di riferimento per rete idranti e relativi componenti

  • UNI 10779 “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – progettazione, installazione, ed esercizio.”
  • UNI/TS 11559 “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti a secco – progettazione, installazione ed esercizio”
  • UNI EN 671 – 3 “Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semi rigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili”
  • UNI EN 14384 “Idranti a colonna soprasuolo”
  • UNI EN 14339 “Idranti sottosuolo”

Norme di riferimento per la manutenzione di chiusure tagliafuoco

  • UNI 11473-1 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo – Parte 1: Requisiti per l’erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione
  • UNI EN 14637 Accessori per serramenti – Sistemi di uscita controllati elettricamente per assemblaggi di porte a tenuta di fumo – Requisiti, metodi di prova, applicazione e manutenzione

Norme di riferimento per la manutenzione per impianti fissi antincendio

  • serie UNI EN 54 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio
  • UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni – Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili
  • UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio
  • UNI 11224:2011 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.
  • UNI 11280:2008 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi
  • UNI EN 12416-2:2007 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Sistemi a polvere – Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
  • UNI EN12845:2009 Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler Progettazione, installazione e manutenzione
  • UNI EN 13565-2:2009 Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Sistemi a schiuma – Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
  • UNI CEN/TS 14816:2009 Installazioni fisse antincendio – Sistemi spray ad acqua – Progettazione, installazione e manutenzione
  • serie UNI EN 15004 Installazioni fisse antincendio – Sistemi a estinguenti gassosi
  • serie UNI CEN/TR 15276 Installazioni fisse antincendio – Sistemi estinguenti ad aerosol condensato
  • UNI 9494-3 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore”